La golden share per chi ne è titolare è veramente una , come recita la sua traduzione letterale in italiano.
É infatti quella azione che assegna al proprietario – lo Stato o suo rappresentante – diritti più ampi di quelli che spettano
normalmente ai possessori di azioni dello stesso tipo. La golden share non configura pertanto una nuova categoria di
azioni.
Tali maggiori diritti, che consistono nell’esercizio di veri e propri poteri, vengono conferiti mediante inserimento di apposita clausola nello statuto sociale, approvata con deliberazione dell’assemblea straordinaria. La golden share è quindi
il meccanismo – introdotto nell’ordinamento giuridico italiano con il decreto sulle privatizzazioni del 1994 e modificato
da ultimo con la legge Finanziaria 2004 – mediante il quale lo Stato riserva a sé il potere di partecipare efficacemente al
controllo di una società anche dopo la cessione ai privati della maggioranza delle sue azioni. Grazie a questo strumento
giuridico, in altre parole, lo Stato garantisce a sé il potere di incidere sensibilmente sulla gestione, anche dopo aver perso il controllo della proprietà.
La golden share, tuttavia, non opera indefinitamente, anche se ha una durata minima fissata per legge: la clausola statutaria in cui trova espressione non può essere modificata dai nuovi proprietari della società privatizzata prima che siano
trascorsi tre anni dalla vendita.
Per alcune società statali che offrono un pubblico servizio, principalmente quelle operanti nel settore della difesa, dei
trasporti e delle telecomunicazioni, individuate con apposito atto del presidente del Consiglio, la clausola della golden
share deve poi essere prevista obbligatoriamente prima della perdita del controllo della proprietà da parte dello Stato.
Tra i poteri che con essa possono essere attribuiti, vi è, in primo luogo, il potere del ministro dell’Economia e delle Finanze di opporsi, entro dieci giorni da quando ne riceve comunicazione, all’acquisizione di partecipazioni rilevanti (tali
cioè da rappresentare almeno il 5% del capitale con diritto di voto nelle assemblee ordinarie, o la percentuale minore
fissata dal ministro stesso con apposito decreto), qualora vi sia il rischio che l’operazione rechi pregiudizio agli interessi
vitali dello Stato. In caso di esercizio del potere di opposizione, l’acquirente non può esercitare i diritti di voto connessi
alle azioni che rappresentano la partecipazione rilevante e dovrà cedere le stesse azioni entro un anno. Il potere di opposizione può essere esercitato, sempre nei limiti dei dieci giorni dal giorno della comunicazione e con la stessa motivazione (pregiudizio agli interessi vitali dello Stato), anche contro la conclusione di patti o accordi parasociali in cui vi sia
rappresentata una partecipazione rilevante. In caso di emanazione del provvedimento di opposizione, gli accordi sono
inefficaci. Qualora dal comportamento in assemblea dei soci sindacali si desuma il mantenimento degli impegni assunti
con l’adesione ai patti, le delibere assunte con il voto determinante dei soci stessi sono impugnabili.
La golden share può poi attribuire il potere di veto all’adozione di alcune importanti deliberazioni che riguardano la vita
sociale, per esempio, lo scioglimento della società, il cambiamento dell’oggetto sociale, il trasferimento della sede all’estero. Anche l’esercizio di questo potere è subordinato alla rilevazione da parte del ministro dell’Economia e delle Finanze di un rischio concreto di pregiudizio agli interessi vitali dello Stato. Infine, la golden share può riservare allo Stato il potere di nomina di un amministratore senza diritto di voto.
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A volte capita che un’azienda abbia dei surplus di denaro da investire in altre attività differenti dal proprio “core business”.
Il luogo privilegiato per investire i soldi in surplus è senza dubbio la borsa. Ma come ogni altra attività, anche la borsa non è esente da rischi.
La borsa è una gran bella invenzione, se fai un buon investimento puoi riuscire a raddoppiare il capitale investivo in un tempo relativamente breve… ma è anche molto rischiosa, basta veramente molto poco per perdere tutto il denaro investito.
Per questo ho preparato un breve decalogo utile a prevenire “brutte sorprese” in caso di investimenti rischiosi come la borsa valori.
Verifica chi sia l’interlocutore
Se tratti con l’impiegato o il direttore della tua banca non ci sono problemi a identificare la serietà del tuo interlocutore. Egli agisce per nome e per conto di un istituto finanziario certo, quindi la serietà è garantita
Al contrario, se ti affidi ad un promotore finanziario chiedi il tesserino di riconoscimento o la lettera d’accredito della banca per verificare l’intermediario (banca, SIM, SGR, ecc.) per il quale opera.
Comunque, in entrambi i casi, possono proporti solo i prodotti acquistabili presso o tramite la banca e/o società finanziaria per la quale operano. Se ti propongono prodotti “strani” o “sospetti”, diffida.
Alto rendimento uguale rischio elevato.
Il rendimento è collegato al rischio del pagamento delle cedole e del rimborso a scadenza. Non esistono titoli a rischio zero. Non esistono titoli a rischio basso, medio e alto. L’alto rendimento va a braccetto con il rischio.
Quindi, e ricordatelo bene, più elevata è la promessa di rendimento, più è a rischio il capitale investito.
Inoltre, esistono delle agenzie internazionali, come Moody’s Standard & Poor’s e Fitch, che attraverso un rating valutano al rischiosità di un progetto. Chiedi al tuo interlocutore se i titoli che ti vengono proposti hanno il rating ed eventualmente quale e fatti spiegare con chiarezza il suo significato.
Se il prodotto offerto è privo di rating, raddoppia la cautela e diffida.
Decidi tu.
Fatti lasciare dal tuo interlocutore la documentazione (peraltro obbligatoria) concernente le condizioni e il rischio dell’investimento che ti sta proponendo.
Ricordati, le promesse e le parole non valgono. L’unica cosa che conta è quello che c’è scritto nella documentazione.
Leggiti con calma tutta la documentazione prima di prendere qualsiasi decisione; se non hai tutto chiaro, fatti aiutare da qualcuno più esperto di te; internet è una preziosa fonte di informazioni
Diffida dei prodotti complessi.
In genere i prodotti complessi o derivati, come i swap, option, futures e obbligazioni subordinate, sono difficilmente comprensibili al semplice risparmiatore e il loro acquisto rischia di essere un atto di fede nella banca o nel “venditore”.
I prodotti migliori per i risparmiatori sono quelli quotati sui mercati ufficiali e regolamentati dalle istituzioni, dove è più facile controllare l’andamento dei titoli.
Inoltre, se acquisti prodotti in una valuta diversa dall’euro, devi anche tener conto delle oscillazioni del mercato monetario.
Controlla tutti i costi.
Prima di sottoscrivere qualsiasi contratto di compravendita fatti spiegare e fai riportare chiaramente nel contratto tutti costi, diretti e indiretti (come, per esempio, le spese di commissione, le spese di deposito amministrativo, i costi sul conto corrente…), che dovrai sopportare durante l’investimento.
Firma il contratto.
Ogni acquisto di un qualsiasi prodotto finanziario deve avvenire esclusivamente con la firma scritta sul contratto. No a moduli firmati in bianco o altre amenità del genere.
Gli assegni non devono mai essere firmati in bianco o intestati al promotore o all’impiegato di banca, da devono essere intestati esclusivamente alla banca o alla SIM o all’SGR.
Mai consegnare denaro contante. Mai accettare e firmare proposte che vengono da siti internet non certificati.
Inoltre ti deve essere consegnata immediatamente la copia dell’ordine d’acquisto con le eventuali clausole particolari o in deroga.
Se decidi di operare online utilizza solo siti certificati e conosciuti, inoltre fai una breve ricerca su internet per verificare la loro professionalità.
Cambia investimento solo quando sei convinto.
Cambiare investimento non è sempre un buon affare per te. I costi per lo switch si possono rivelare particolarmente salati quindi oltre al danno (investimento non alle nostre aspettative) si aggiungerebbe anche la beffa (costi di switch alti!!)
Diffida dei mediatori non autorizzati.
In Italia, gli unici autorizzati a proporre un investimento finanziario sono le Società di intermediazione mobiliare (note come SIM), le banche operanti nel nostro paese, le società di gestione del risparmio (note come SGR), gli intermediari finanziari iscritti all’albo tenuto presso la Banca d’Italia, gli agenti di cambio e le banche e le società straniere autorizzate.
Dove reclamare
Se ritieni che l’intermediario non abbia svolto bene il suo lavoro, puoi fare un esposto all’ufficio reclami dell’intermediario (banca, società finanziaria, ecc.). Questo è obbligato a risponderti entro 90 giorni.
Se non sei soddisfatto e se il danno subito non supera 10.000,00 euro puoi rivolgerti all’Ombudsman bancario. I ricorsi sono gratuiti.
Inoltre puoi esporre reclamo alla Consob e alla Banca d’Italia, nonché presentare una denuncia alla magistratura per far valere i tuoi diritti
Ogni reclamo deve essere presentato in forma scritta e motivato
Associazioni dei consumatori.
Ricordati che le Associazioni dei Consumatori sono al tuo fianco per un consiglio, una
consulenza, per aiutarti a presentare un reclamo o fare un esposto. Se hai qualche dubbio, non esitare a contattarle prima di firmare qualunque contratto.
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In un’operazione di raccolta di fondi realizzata attraverso un’emissione di eurobbligazioni viene definito global coordinator il principale interlocutore dell’emittente, di solito uno Stato. La figura del global coordinator, infatti, è richiesta soprattutto quando l’emissione raggiunge somme tanto ingenti da dover essere collocata su mercati continentali differenti e denominata in valute diverse: tali casi, ovviamente, ricorrono più frequentemente quando è uno Stato a richiedere fondi al mercato.
In simili circostanze, che diventano sempre più frequenti quanto più raffinate si fanno le tecniche finanziarie, non è sufficiente la sola figura del lead-manager, ossia la banca d’affari responsabile del consorzio di banche e altre istituzioni finanziarie impegnate nel collocamento di un prestito obbligazionario; sono invece necessarie più lead-manager, magari ciascuna incaricata del buon fine della singola fetta (tranche) del prestito.
Responsabile dell’operato delle lead, e in taluni casi anche responsabile del conferimento di tale incarico, è il global coordinator, che risponde direttamente all’emittente. Per potere assumere un ruolo tanto importante, il global coordinator deve essere una grande banca d’affari molto conosciuta nel mondo finanziario.
A seconda delle risorse professionali di cui quest’ultimo dispone, la funzione del global coordinator può essere più o meno ampia. Per esempio, può estendersi fino alla definizione di tutte le caratteristiche tecniche del titolo da collocare, principalmente la valuta di denominazione, il prezzo, la cedola e la natura del tasso di interesse (fisso o variabile), ma può anche essere limitata alla funzione di semplice coordinamento e armonizzazione dell’azione delle diverse lead manager nominate dallo stesso emittente.
E se il collocamento non ha successo, quali sono le conseguenze per il global coordinator? Sono patrimoniali, se il collocamento è a fermo – il caso tuttavia è raro – ossia con impegno di sottoscrivere in prima battuta tutti i titoli emessi e quindi di venderli sul mercato, oppure se è a garanzia, cioè con l’obbligazione di sottoscrivere tutti i titoli non acquistati dal mercato. E di reputazione, perché il fallimento di operazioni tanto importanti non passa certo inosservato all’interno del sempre attento mercato finanziario internazionale. Infine, nei casi peggiori, non è da escludere anche la possibilità di azioni giudiziarie da parte dell’emittente.
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Se devi effettuare un pagamento tramite PayPal e vedi che il tuo saldo non è sufficiente, un modo semplice per risolvere la situazione è quello di ricaricare il saldo PayPal tramite un bonifico bancario dal tuo conto corrente. Bonifico che puoi eseguire presso qualsiasi filiale della tua banca, avendo cura di rispettare le regole specificate nel sito.
La prima cosa che devi fare è accedere al tuo conto PayPal. Ora che sei entrato dovrai spostare il cursore sulla scritta “ricarica conto”, è una scritta celestina e potrai trovarla leggermente sotto al menù orizzontale presente. In pratica devi guardare subito alla destra di “informazioni generali”. Clicca.
Qui troverai sia le regole per questo trasferimento di fondi, sia un pratico ed utilissimo esempio. Innanzitutto puoi stampare la pagina premendo il tasto “stampa informazioni sul bonifico” che è una scritta in celeste in basso a destra. Come specificato questa operazione potrà richiedere dai 2 ai 3 giorni lavorativi. Ovviamente il servizio è gratuito, fatta eccezione per il costo del bonifico applicato dalla tua banca.
Ora sei pronto a ricopiare i dati del bonifico presenti nell’esempio. Quindi il nome del beneficiario, la banca e l’iban. Oltre, ovviamente, l’importo e i dati del mittente. Ora devi fare attenzione. Per completare l’operazione ti devi ricordare di scrivere nel campo della descrizione o delle note del bonifico il tuo ID che troverai in questa pagina e che serve a PayPal per essere sicuri della tua identità e cosi la ricarica sarà effettuata.
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Si tratta di un tipo di prestito a cui ricorrere se non si desidera accedere ai soliti sistemi di finanziamento bancari. Anziché utilizzare i consueti canali finanziari, una strada altrettanto valida per ottenere un mutuo o l’aiuto economico che ci occorre potrebbe essere trovata nell’ambito familiare o delle proprie amicizie.
La situazione più tipica è quella della presenza di legami di parentela o di amicizia, fra chi necessita di aiuto economico e chi può offrirne, tali da consentire condizioni migliori rispetto a quelle presenti sul mercato e presso gli istituti bancari. Una seconda ipotesi che fa preferire questo tipo di mutuo è l’impossibilità di usufruire di un credito presso normali istituti bancari a causa di precedenti episodi negativi riguardanti il richiedente, come protesti o fallimenti.
Un punto a favore è di solito la possibilità di ottenere un mutuo a condizioni più convenienti e con tassi di interesse minori rispetto ai costi previsti in banca in casi equivalenti. La migliore delle possibilità potrebbe essere quella di non essere tenuti a pagare alcun interesse, quando il prestito provenga da una persona che lo accordi sulla fiducia e non voglia approfittare della situazione, visti i rapporti di parentela o amicizia.
Principale svantaggio è che questo particolare tipo di mutuo non consente di usufruire delle detrazioni per gli interessi previste al momento della denuncia dei redditi.
Per evitare problemi futuri, sempre possibili, è opportuno preparare una semplice scrittura privata che dovrebbe essere sottoscritta da entrambe le parti. Come estrema forma di sicurezza si potrebbe anche stipulare un atto notarile relativo agli accordi previsti fra le parti, riguardo al mutuo.
Quando esiste il dubbio che il debitore possa non rispettare gli impegni presi, è possibile garantirsi attraverso una “fideiussione”, vale a dire l’impegno di una terza parte a restituire il prestito nel caso che il debitore principale non sia in grado di farlo. Un altro modo per garantirsi è costituito dall’iscrizione di un’ “ipoteca” su un bene del debitore, proprio come generalmente fanno le banche quando concedono un mutuo.
Quando si usufruisce di un mutuo bancario con le normali agevolazioni abbinate alla compravendita per la “prima casa”, l’imposta sostitutiva prevista è dello 0,25%. Anche i contratti di mutuo fra parenti o amici devono essere registrati e questo comporta l’utilizzo di una marca da bollo ogni quattro fogli e il pagamento di una imposta presso l’Ufficio del Registro del 3% sulla cifra prestata.
Inoltre, se fosse prevista una garanzia, bisognerebbe calcolare anche un’ulteriore imposta di registro dello 0,50% e un’imposta ipotecaria del 2%. Se però le persone interessate preferissero inizialmente non registrare il contratto, rischierebbero di dover pagare sia le imposte normalmente previste che un’ulteriore sanzione nel momento che questo loro accordo fosse reso pubblico (ad esempio nel corso di una causa).
Nel caso si percepiscano interessi sul prestito, il loro importo va considerato come “reddito di capitale” e va indicato nella denuncia dei redditi, pagando l’IRPEF ad esso relativa.
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