La golden share per chi ne è titolare è veramente una , come recita la sua traduzione letterale in italiano.
É infatti quella azione che assegna al proprietario – lo Stato o suo rappresentante – diritti più ampi di quelli che spettano
normalmente ai possessori di azioni dello stesso tipo. La golden share non configura pertanto una nuova categoria di
azioni.
Tali maggiori diritti, che consistono nell’esercizio di veri e propri poteri, vengono conferiti mediante inserimento di apposita clausola nello statuto sociale, approvata con deliberazione dell’assemblea straordinaria. La golden share è quindi
il meccanismo – introdotto nell’ordinamento giuridico italiano con il decreto sulle privatizzazioni del 1994 e modificato
da ultimo con la legge Finanziaria 2004 – mediante il quale lo Stato riserva a sé il potere di partecipare efficacemente al
controllo di una società anche dopo la cessione ai privati della maggioranza delle sue azioni. Grazie a questo strumento
giuridico, in altre parole, lo Stato garantisce a sé il potere di incidere sensibilmente sulla gestione, anche dopo aver perso il controllo della proprietà.
La golden share, tuttavia, non opera indefinitamente, anche se ha una durata minima fissata per legge: la clausola statutaria in cui trova espressione non può essere modificata dai nuovi proprietari della società privatizzata prima che siano
trascorsi tre anni dalla vendita.
Per alcune società statali che offrono un pubblico servizio, principalmente quelle operanti nel settore della difesa, dei
trasporti e delle telecomunicazioni, individuate con apposito atto del presidente del Consiglio, la clausola della golden
share deve poi essere prevista obbligatoriamente prima della perdita del controllo della proprietà da parte dello Stato.
Tra i poteri che con essa possono essere attribuiti, vi è, in primo luogo, il potere del ministro dell’Economia e delle Finanze di opporsi, entro dieci giorni da quando ne riceve comunicazione, all’acquisizione di partecipazioni rilevanti (tali
cioè da rappresentare almeno il 5% del capitale con diritto di voto nelle assemblee ordinarie, o la percentuale minore
fissata dal ministro stesso con apposito decreto), qualora vi sia il rischio che l’operazione rechi pregiudizio agli interessi
vitali dello Stato. In caso di esercizio del potere di opposizione, l’acquirente non può esercitare i diritti di voto connessi
alle azioni che rappresentano la partecipazione rilevante e dovrà cedere le stesse azioni entro un anno. Il potere di opposizione può essere esercitato, sempre nei limiti dei dieci giorni dal giorno della comunicazione e con la stessa motivazione (pregiudizio agli interessi vitali dello Stato), anche contro la conclusione di patti o accordi parasociali in cui vi sia
rappresentata una partecipazione rilevante. In caso di emanazione del provvedimento di opposizione, gli accordi sono
inefficaci. Qualora dal comportamento in assemblea dei soci sindacali si desuma il mantenimento degli impegni assunti
con l’adesione ai patti, le delibere assunte con il voto determinante dei soci stessi sono impugnabili.
La golden share può poi attribuire il potere di veto all’adozione di alcune importanti deliberazioni che riguardano la vita
sociale, per esempio, lo scioglimento della società, il cambiamento dell’oggetto sociale, il trasferimento della sede all’estero. Anche l’esercizio di questo potere è subordinato alla rilevazione da parte del ministro dell’Economia e delle Finanze di un rischio concreto di pregiudizio agli interessi vitali dello Stato. Infine, la golden share può riservare allo Stato il potere di nomina di un amministratore senza diritto di voto.