Rapporto Giuridico Patrimoniale nel Contratto

L’art 1321 richiama espressamente il concetto di «rapporto giuridico patrimoniale». Il termine «rapporto» presenta una certa ambiguità in quanto con esso si può intendere sia il rapporto obbligatorio in sé atomisticamente considerato; sia la sintesi o il collegamento dei singoli rapporti obbligatori (cioè, tanto l’obbligazione della parte che quella della controparte; o, in termini diversi, ad es. nella compravendita, il rapporto tra venditore e acquirente) al fine della produzione dell’effetto finale. In realtà, il rapporto potrebbe anche mancare del tutto come capita, ad esempio, nell’ipotesi della permuta di cose già in possesso dei rispettivi acquirenti che, com’è noto, è un contratto a soli effetti traslativi (arg. ex art. 1376). Si può anche pensare al rapporto (regolamento giuridicamente vincolante) come insieme delle conseguenze giuridiche necessarie a realizzare il «precetto negoziale».

La dottrina del contratto ritiene che il concorso del profilo strutturale con quello funzionale dia origine ad una situazione soggettiva complessa (il rapporto fondamentale), la cui misura interna è rappresentata dal sinallagma funzionale [inteso come proiezione e sintesi in executivis del regolamento prefigurato nell’atto (sinallagma genetico)], da cui dipartono i singoli rapporti (elementari), il cui combinarsi ed intrecciarsi è strumentale al raggiungimento dell’effetto finale o, meglio, alla conclusione dell’intero ciclo contrattuale ed al conseguimento degli interessi che le parti hanno inteso realizzare.
Il rapporto non va confuso con la rilevanza (o effetto fondamentale) che segna l’ingresso del contratto nel sistema dei valori giuridici, con la conseguenza che, ai sensi dell’art. 1372, 1° co., «il contratto ha fama di legge tra le parti». Tale effetto —che rappresenta la conseguenza di un giudizio di qualificazione e, quindi, di validità” — si produce, infatti, senza alcuna necessità di essere intermediato dal rapporto.

Si è parlato in domina di una “situazione giuridica mezzo” strumentale alla produzione di una “situazione giuridica risultato”. Il binomio pone in buona luce il fatto che il contratto non tende alla creazione di obblighi e di relative pretese [da ciò gli aspetti di relatività (o temporaneità) dell’obbligazione e del rapporto]; ma, alla creazione di un quid navi nelle rispettive sfere giuridiche dei contraenti (la definitività del risultato finale).
Attraverso il rapporto, il contratto, come si è detto, si salda con la disciplina delle obbligazioni, ex art. 1173, che, ne rappresenta il tramite generale della sua esecuzione; o, come si è appena accennato, il mezzo (obbligazioni di dare, di fare, di non fare) attraverso cui si produce l’effetto finale al quale tende il regolamento contrattuale (costituire, regolare o estinguere un rapporto giuridico patrimoniale).
Fa eccezione l’effetto traslativo della proprietà (ex  art. 922) che non transita per l’obbligazione stante la sufficienza del «consenso delle parti legittimamente manifestalo» (art. 1376). Ciò vuol dire che l’effetto traslativo — cioè il passaggio da un soggetto all’altro della proprietà — prescinde dalla nozione di rapporto. Conviene precisare che il contratto non è mai un fatto costitutivo della proprietà, in quanto la proprietà ha fonte esclusiva in fatti originari. Il contratto vale a modificare la titolarità del diritto, se questa già esisteva, in capo al dante causa; oppure è fattispecie costitutiva del diritto di proprietà nelle ipotesi previste dalla legge (arti. 1153, 1159, 1159 bis, 2° co.) dove concorre con altri elementi essenziali (ad es. il possesso, la trascrizione).
Il rapporto diviene, infine, oggetto di autonoma considerazione allorché si interseca, per un verso, con la cessione del credito (arti. 1260 ss.) e, per altro verso, con la delegazione, l’espromissione e l’accollo. Questi contratti, com’è noto, operano sul rapporto obbligatorio modificandone o la posizione soggettiva attiva, cioè la posizione del creditore, o la posizione soggettiva passiva, nel senso che muta la posizione del debitore. Tali mutamenti si realizzano o attraverso il meccanismo della novazione – che vuol dire estinzione dell’obbligazione e costituzione di una nuova obbligazione (diversa sia per oggetto che per titolo, la quale prende il posto della precedente)n – o attraverso la successione nel debito – che si ha allorquando un debitore subentra ad un altro nel medesimo rapporto obbligatorio con la conseguenza che il rapporto rimane invariato, giacché se dovesse cambiare cadremmo nello schema della novazione con estinzione del rapporto esistente e costituzione di un nuovo rapporto.

Bisogna chiarire che la cessione del credito è un effetto che viene prodotto non mediante un negozio a sé stante, chiamato «castrano di cessione dei credito». ma mediante i comuni contratti mutativi tipici, onerosi o gratuiti (compravendita, permuta, donazione). Simmetricamente l’accollo – non é un negozio a sé stante, ma è una modalità di un contratto sia nominato che innominato.
In proposito, è il caso richiamare la distinzione tra contratto tipico – inteso come contratto avente un particolare contenuto economica giuridicamente rilevante, quindi dotato di una propria causa (vendita, trasporto, ecc.) e fattispecie tipica – priva di un peculiare contenuto economico e, quindi, di una propria causa. In quest’ultima è. infatti, presente una struttura del rapporto che  disciplina la direzione dell’effetto mediante, per esempio, l’impiego degli elementi accidentali del contratto, contratto condizionale, contratto per persona da nominare, contratto in favore del terzo, ecc.

Riassumendo, il contratto: (i) ai sensi dell’art. 1372, 1° co., col perfezionarsi, è impegnativo per le parti (c.d. effetto fondamentale), (ii) ai sensi dell’art. 1173 è fonte di rapporti obbligatori; (iii) (ovvero) ai sensi degli arti 922 e 1376 è fonte di trasferimento dei diritti reali.