Partendo dal fatto che il possesso, che è per definizione il potere su una cosa, quindi l’attività corrispondente all’esercizio della proprietà si acquista quando si inizia a esercitare un potere di fatto su una cosa e quindi ad utilizzare un determinato bene.
Per usucapione invece si intende un modo di acquisire a titolo originario la proprietà e gli altri diritti reali di godimento, per effetto del possesso continuato per un certo periodo di tempo continuativo e di altre condizioni stabilite tassativamente dalla legge.
L’usucapione si giustifica principalmente per un’esigenza di certezza dei rapporti giuridici (una divergenza tra le situazioni di fatto e le situazioni di diritto è particolarmente comune), ma anche per poter favorire l’impiego produttivo delle risorse economiche, oltre al fatto di una semplificazione della prova di un diritto fondamentale che è quello della proprietà.
Questo modo di acquisto non può riguardare le cose fuori commercio e i beni demaniali, secondo l’art. 1145 c.c., quindi può solamente interessare beni immobili, universalità di mobili o beni mobili registrati e tecnicamente ha un significato opposto della prescrizione: l’esercizio di fatto di un diritto da parte di una persona diversa dal titolare ne produce l’acquisto.
I presupposti dell’usucapione sono costituiti dal possesso della cosa o del diritto e dal decorso del tempo. Il possesso deve essere pacifico (non deve essere acquistato con la forza e la violenza), pubblico, (non deve essere acquistato in modo nascosto, quindi verificato da chiunque) continuo per tutta la durata prevista dalla legge, non interrotto e quindi non abbandonato volontariamente dal possessore né venuto a meno a causa dell’attività altrui. Non è necessario che il possesso sia invece in buona fede.
Ora qui di seguito indico nello specifico la durata prevista dalla legge, secondo l’art. 1158 c.c. :
l’usucapione ordinaria si basa sul semplice possesso di un bene e si ottiene in 20 anni per i beni immobili, i beni mobili non registrati e le universalità di beni mobili, 10 anni per i beni mobili registrati.
Usucapione abbreviata si basa sul possesso di buona fede e su un titolo idoneo a trasferire la proprietà o un altro diritto reale e si compie in 10 anni per i beni immobili, i beni mobili non registrati e le universalità di beni mobili, 3 anni per i beni mobili registrati.
Per i beni mobili non registrati però l’usucapione abbreviata ricorre quando non vi è un titolo idoneo perché altrimenti il suo possesso produce immediatamente l’acquisto della proprietà o del diritto in base al principio “possesso vale titolo”.
All’usucapione si applicano le norme relative alla sospensione e all’interruzione dei termini di prescrizione, secondo l’art 1165 c.c
La sospensione si può verificare per i rapporti particolari esistenti tra i soggetti interessati o per la condizione particolare nella quale si trova il titolare del diritto. L’interruzione dell’usucapione si può verificare in seguito all’esercizio del diritto da parte del titolare o per il riconoscimento del diritto da parte del possessore. L’usucapione è interrotta anche dalla perdita del possesso quando si protrae per oltre un anno.