Global Coordinator – Definizione e Significato

In un’operazione di raccolta di fondi realizzata attraverso un’emissione di eurobbligazioni viene definito global coordinator il principale interlocutore dell’emittente, di solito uno Stato. La figura del global coordinator, infatti, è richiesta soprattutto quando l’emissione raggiunge somme tanto ingenti da dover essere collocata su mercati continentali differenti e denominata in valute diverse: tali casi, ovviamente, ricorrono più frequentemente quando è uno Stato a richiedere fondi al mercato.

In simili circostanze, che diventano sempre più frequenti quanto più raffinate si fanno le tecniche finanziarie, non è sufficiente la sola figura del lead-manager, ossia la banca d’affari responsabile del consorzio di banche e altre istituzioni finanziarie impegnate nel collocamento di un prestito obbligazionario; sono invece necessarie più lead-manager, magari ciascuna incaricata del buon fine della singola fetta (tranche) del prestito.

Responsabile dell’operato delle lead, e in taluni casi anche responsabile del conferimento di tale incarico, è il global coordinator, che risponde direttamente all’emittente. Per potere assumere un ruolo tanto importante, il global coordinator deve essere una grande banca d’affari molto conosciuta nel mondo finanziario.

A seconda delle risorse professionali di cui quest’ultimo dispone, la funzione del global coordinator può essere più o meno ampia. Per esempio, può estendersi fino alla definizione di tutte le caratteristiche tecniche del titolo da collocare, principalmente la valuta di denominazione, il prezzo, la cedola e la natura del tasso di interesse (fisso o variabile), ma può anche essere limitata alla funzione di semplice coordinamento e armonizzazione dell’azione delle diverse lead manager nominate dallo stesso emittente.

E se il collocamento non ha successo, quali sono le conseguenze per il global coordinator? Sono patrimoniali, se il collocamento è a fermo – il caso tuttavia è raro – ossia con impegno di sottoscrivere in prima battuta tutti i titoli emessi e quindi di venderli sul mercato, oppure se è a garanzia, cioè con l’obbligazione di sottoscrivere tutti i titoli non acquistati dal mercato. E di reputazione, perché il fallimento di operazioni tanto importanti non passa certo inosservato all’interno del sempre attento mercato finanziario internazionale. Infine, nei casi peggiori, non è da escludere anche la possibilità di azioni giudiziarie da parte dell’emittente.

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Come Funziona l’Associazione in Partecipazione

Strumento di collaborazione tra lavoratore e imprenditore, alternativo rispetto al rapporto di lavoro autonomo o subordinato, che si realizza attraverso un negozio giuridico ad effetti obbligatori, sinallagmatico, ovvero a prestazioni corrispettive, e aleatorio.

Nozione codicistica del contratto di associazione in partecipazione
Contratto mediante il quale “l’associante attribuisce all’associato una partecipazione agli utili della sua impresa o di uno o più affari verso il corrispettivo di un determinato apporto” (Art. 2549 c.c.)
L’art. 1, comma 28 della legge n. 92/2012, ha introdotto un secondo comma al citato articolo 2549 del codice civile, che pone delle restrizioni nell’utilizzo e nella stessa nozione dell’istituto del contratto di associazione in partecipazione, prevedendo che “Qualora l’apporto dell’associato consista anche in una prestazione di lavoro, il numero degli associati impegnati in una medesima attività non può essere superiore a tre, indipendentemente dal numero degli associanti, con l’unica eccezione nel caso in cui gli associati siano legati all’associante da rapporto coniugale, di parentela entro il terzo grado o di affinità entro il secondo. In caso di violazione di tale divieto, il rapporto con tutti gli associati il cui apporto consiste anche in una prestazione di lavoro si considera di lavoro subordinato a tempo indeterminato”.
Restrizioni che non si applicano, limitatamente alle imprese a scopo mutualistico, agli associati individuati mediante elezione dall’organo assembleare (art. 2540 cc), il cui contratto sia certificato dagli organismi abilitati (art. 76 D.lgs. n. 276/2003), nonché in relazione al rapporto fra produttori e artisti, interpreti, esecutori, volto alla realizzazione di registrazioni sonore, audiovisive o di sequenze di immagini in movimento (Art. 2549 cc modificato dall’art. 7, comma 5, lett. a), n. 2-bis,D.L. 28 giugno 2013, n. 76)

Tipologia del contratto di associazione in partecipazione
Risulta essere un contratto di scambio in cui coesistono le obbligazioni contrapposte dell’associato consistente nel conferimento di un certo apporto e dell’associante consistente nell’attribuzione di una quota del risultato. Si applicherà pertanto la disciplina prevista dagli artt. 1453 e ss. in materia risoluzione dei contratti con prestazioni a carico di ambedue le parti per inadempimento.
Non mancano in tale tipo di contratto elementi in comune con i contratti di tipo associativo, come la presenza di uno scopo comune, la condivisione degli effetti del risultato in termini positivi e negativi, la necessità del consenso dell’associato ai fini dell’estensione dell’associazione ad altri soggetti (Art. 2550 c.c.), senza però arrivare alla costituzione di un autonomo patrimonio comune e alla gestione comune dell’impresa per poterlo qualificare nei termini di un contratto societario.

Soggetti del contratto
Associante: Ha la titolarità e la conduzione dell’impresa o dell’affare, assume ogni iniziativa economica, senza dovere chiedere pareri e consensi all’associato, ed è responsabile in via esclusiva verso i terzi (Art.2551 c.c.).
Grava sull’associante il dovere di correttezza, di lealtà e di diligenza secondo le disposizioni di carattere generale, nonché l’obbligo di fornire all’associato il “rendiconto dell’affare compiuto o quello annuale della gestione se questa si protrae per più di un anno” (Art. 2552 c.c.).
L’associante deve inoltre investire nell’impresa o nell’affare l’apporto dell’associato, come risulta dal tipo di contratto.

Associato: Titolare di un diritto di credito sugli utili dell’impresa o dell’affare in rapporto al valore dell’apporto conferito. La partecipazione agli utili si determina in base ai ricavi al netto dei costi relativi. Nella stessa misura in cui partecipa agli utili l’associato partecipa alle perdite, (Art. 2553 c.c.), salvo che i contraenti non dispongano diversamente.
In nessun caso, comunque, le perdite subite dall’associato possono superare il valore del suo apporto. La partecipazione economica dell’associato può anche essere commisurata ai soli ricavi essendo anche tali elementi idonei a provare uno specifico interesse dell’associato ai risultati dell’attività e la partecipazione dello stesso al rischio d’impresa.
Entro i limiti dei poteri conferitigli l’associato può essere incaricato della gestione dell’impresa o di parte di essa sia interna che esterna.
L’associato ha diritto al rendiconto dell’affare compiuto o della gestione annuale; deve essere informato sull’andamento aziendale e può esercitare un mero controllo sulla gestione dell’impresa e sulla sua rispondenza all’impegno contrattualmente assunto.

Oggetto del contratto:
Oggetto del contratto, secondo la giurisprudenza prevalente, può essere un apporto di natura patrimoniale, quale può essere il conferimento di un bene o di un capitale, e/o di natura personale quale può essere la prestazione di un’attività lavorativa o la realizzazione di un’opera o di un servizio, sempre nei termini di lavoro autonomo o di contratto di lavoro professionale, giammai di lavoro subordinato.
Come stabilito dall’art. 1, comma 30 della legge n 92/2012, i rapporti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro instaurati o attuati senza che vi sia stata un’effettiva partecipazione dell’associato agli utili dell’impresa o dell’affare, ovvero senza consegna del rendiconto previsto dall’articolo 2552 del codice civile, si presumono, salva prova contraria, rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

Forma del contratto: Per l’associazione in partecipazione non è prevista una forma particolare.
In relazione al tipo di apporto, tuttavia, è obbligatoria la forma scritta, come nel caso di conferimento di immobili, o l’osservanza procedure e adempimenti, in caso di conferimento di un’attività lavorativa, per quanto riguarda il rispetto delle misure antinfortunistiche e la tutela assicurativa e previdenziale.

Durata dell’associazione in partecipazione
Il contratto può avere una durata limitata o essere stipulato a tempo indeterminato. Non esiste un termine minimo per la validità del contratto.

Trasformazione in contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato
-in caso di apporto di prestazione lavorativa violazione del limite massimo di 3 associati (comma 2, art. 2549 c.c.)
-assenza di effettiva partecipazione dell’associato agli utili
-mancata consegna del rendiconto previsto dall’articolo 2552 c.c.
-qualora l’apporto di lavoro non presenti i requisiti di cui all’articolo 69-bis, comma 2, lettera a), del D.lgs. n. 276/2003, che prevede che la collaborazione con il medesimo committente abbia una durata complessiva superiore a otto mesi annui per due anni consecutivi
Ai sensi dell’ art.1 comma 29, legge n.92/2012, in via transitoria, sono comunque fatti salvi fino alla loro cessazione, i contratti di associazione in partecipazione che siano stati certificati entro il 18/07/2012, data di entrata in vigore della legge citata.

Giudice competente
Se insorgono controversie tra le parti occorre la competenza è del Giudice del lavoro (Art. 409 c.p.c.)

Certificazione dei contratti di lavoro
Risulta essere prevista dall’art. 75 del D.Lgs n. 276/2003 la possibilità di certificare il contratto di associazione in partecipazione e attraverso la procedura di certificazione verificare se esistono i presupposti per non incorrere in fenomeni di elusione delle disposizioni di legge e dei CCNL applicabili.
Per una definitiva qualificazione giuridica si devono comunque valutare le modalità attuative, e le caratteristiche dell’effettivo rapporto di lavoro intercorso tra le parti, in relazione anche all’orientamento giurisprudenziale (Cass. N. 3894 del 2009) secondo cui “l’elemento differenziale tra le due fattispecie (rapporto di associazione in partecipazione e lavoro subordinato) risiede nel contesto regolamentare patrizio in cui si inserisce l’apporto della prestazione lavorativa, dovendosi verificare l’autenticità del rapporto di associazione”.
Da ciò discende che non può escludersi un rapporto di associazione in partecipazione anche se il soggetto partecipa solo agli utili e non anche alle perdite e ha la garanzia di un guadagno minimo.

Obblighi assicurativi e previdenziali
– Art. 43 D.L. 269/2003 (Legge n. 326/2003) e art. 1, comma 157, legge 311/2004: Obbligo d’iscrizione degli associati che apportano solo lavoro e che non siano iscritti ad un Albo professionale nella gestione separata INPS (Legge n. 335/1995).
– L’aliquota contributiva rideterminata dalla circolare INPS n. 13/2009 è pari a 25,72% per i soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie, e 17,00% per i soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria, ripartita in misura del 45% a carico dell’associato e del 55% a carico dell’associante.
– Il versamento deve avvenire a cura dell’associante entro il 16 del mese successivo a quello dell’erogazione del compenso.
– Obbligo di denunciare all’INAIL, attraverso la comunicazione obbligatoria ai Servizi per l’impiego, la posizione lavorativa degli associati che apportano lavoro manuale o sovraintendono al lavoro altrui.
– Il premio dovuto all’INAIL è calcolato in relazione alla retribuzione di ragguaglio di cui all’art. 30, comma 4, del D.P.R. n. 1124/1965.

Aspetti fiscali
– Apporto di capitale e lavoro: Le erogazioni utili sono assimilate al reddito di capitale (Art. 27, comma 1, D.P.R. n. 600/1973) e assoggettate a ritenuta alla fonte del 12,50% se la partecipazione non supera il 25% degli utili, in caso contrario non viene operata alcuna ritenuta costituendo l’erogazione parte integrante del reddito dell’associato nella misura del 49%.
– Apporto di solo lavoro: Le erogazioni sono assimilate ai redditi di lavoro autonomo e assoggettate alla ritenuta fiscale del 20%. Gli utili corrisposti, che per l’associante costituiscono un costo d’impresa, non sono soggetti ad IVA se la prestazione è resa da soggetto non professionista

Altri obblighi di natura pubblicistica
Comunicazione preventiva di assunzione al Centro per l’impiego
Registrazione dell’associato sul Libro unico del lavoro entro il 16 del mese successivo a quello dell’assunzione.
Annotazione sul Libro unico del lavoro dei compensi erogati e delle ritenute fiscali e previdenziali operate.

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Come Diventare un Grafico

La professione del “grafico” è particolarmente adatta alle persone creative e con temperamento artistico. Il grafico è un esperto che si occupa di immagine, da una brochure pubblicitaria alla pagina di un giornale, dalla locandina di un film ad un sito Internet. Ovviamente, per poter esercitare questa attività, è necessario saper utilizzare i software di grafica oggi in commercio, che sono sempre più sofisticati. E’ sempre consigliabile frequentare un corso di formazione se si è alle prime armi, o di specializzazione se si possiedono già le competenze di base.

Scegliere un corso
E’ importante districarsi tra una miriade di corsi di grafica, scegliendo quello più giusto e adatto alle proprie esigenze, e che sia organizzato seriamente. Intanto potete dare uno sguardo al sito ufficiale dell’Associazione italiana progettazione per la comunicazione visiva. Nella città di Urbino si può frequentare uno dei corsi in progettazione multimediale organizzato dall’Accademia di belle arti. Se invece ci si vuole laureare in “Disegno industriale”, si può scegliere uno degli Istituti superiori per le industrie artistiche (Isia), presenti a Firenze, Faenza, e Roma.

Aprire un’attività in proprio
Per mettersi in proprio non occorre un investimento molto consistente. Bastano 5.000 euro per l’acquisto di un computer e i programmi più usati dai grafici. E’ necessario aprire la partita Iva e iscriversi alla Camera di Commercio (www.camcom.it), e poi trovare un locale per lo studio (anche piccolo, di 50 metri può andare bene). I programmi che bisogna procurarsi sono: QuarkXPress e Illustrator per l’impaginazione editoriale, Flash, Dreamweawer e Fireworks per la creazione di siti web. Per aprire un’agenzia di servizi pubblicitari è necessaria una serie di adempimenti burocratici: conto fiscale; apertura della partita Iva (da richiedere all’Ufficio delle entrate competente); Inps; Inail; iscrizione al Registro delle imprese; tassa sui rifiuti; agibilità dei locali; valutazione del rischio, ai sensi della legge n. 626/1994; autorizzazione per insegne e cartelli segnaletici. E’ possibile informarsi sulle forme di finanziamento previste per questo tipo di attività, come quelle per l’imprenditoria femminile o il prestito d’onore. Comunque è consigliabile avere un capitale (anche minimo) da investire, visto che i costi di gestione da affrontare sono parecchi.
Diverso è il caso di chi opera in modo non professionale, situazione in cui è possibile emettere una ricevuta per prestazione occasionale.

Il grafico pubblicitario
Risulta essere un professionista esperto che lavora nel campo editoriale (carta stampata) e della pubblicità in generale. In particolare, il suo lavoro consiste nel progettare tutto ciò che concerne l’immagine di un’azienda (logo, insegna, modulistica varia, veste grafica delle etichette dei prodotti, ecc.). Per diventare un grafico in gamba è indispensabile possedere una conoscenza approfondita di Internet e delle strategie di comunicazione multimediale. Deve inoltre conoscere le tecniche di impaginazione e scansione delle immagini, saper applicare i principi riguardanti il disegno artistico e la progettazione grafica. E’ importante, inoltre, che sappia interpretare correttamente il messaggio che i clienti intendono trasmettere attraverso le immagini e i colori scelti. Le competenze di tipo tecnico devono essere affiancate alle capacità organizzative e alla predisposizione ai contatti interpersonali. Il grafico pubblicitario può lavorare comodamente da casa come free-lance, o essere assunto all’interno di un’azienda. Si tratta di un lavoro creativo, fatto di contatti. Per farsi conoscere, almeno all’inizio, l’ideale è frequentare eventi riguardanti il settore del marketing e della comunicazione. Questo settore è comunque in continua espansione, purchè si sappia proporre qualcosa di innovativo rispetto ad altri. Le idee possono essere vincenti, ma ricordate di contestualizzarle in base alla tipologia di clientela e alle diverse esigenze.

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Come Scegliere il Nome per la Propria Azienda

Le imprese molto spesso dimenticano un aspetto fondamentale del creare una nuova attività. Il successo di un business in molti casi è influenzato dal nome che viene scelto per la propria attività. Scegliere il nome giusto significa trovare il modo di colpire l’attenzione del cliente, avvicinandolo. Il nome scelto deve raggiungere i nostri clienti e i nostri ipotetici collaboratori. Quando si pianifica un’attività la scelta del nome è una delle cose di maggiore importanza, da fare con il massimo impegno e la massima attenzione.

Il nome per una azienda
Il nome è un mezzo davvero potente per raggiungere I consumatori. Molto spesso viene considerato un aspetto secondario e chi apre un negozio o un’attività non si sofferma a valutare l’importanza che il nome che sceglieranno avrà sul successo che avranno. Le parole in generale sono di fondamentali perché arrivano dritte al nostro interlocutore. Ogni parola ha un peso e un effetto diverso, trovare il nome giusto per la propria azienda, vuol dire colpire i clienti e interessarli per aumentare il vostro successo. Il nome è il primo contatto che si ha con il cliente e molto spesso è ancora più importante dei prodotti o dei servizi che offrite.
Di seguito vi elenchiamo alcuni consigli che vi permetteranno di scegliere il nome migliore per la vostra attività, così da trarre il massimo vantaggio e profitto.

Un nome che “suona” bene se detto ad alta voce
L’allitterazione è un mezzo molto interessante.
Si tratta di ripetere una lettera o una sillaba, diciamo un suono, all’inizio di parole successive.
L’attenzione viene catturata dalla relazione fonetica delle parole. Scegliete la parola giusta e provate a pronunciarla a voce alta, deve suonare in modo perfetto, avere un suono accattivante.
Ricordate che il nome che sceglierete verrà pronunciato dalle persone che lo assoceranno quasi sempre anche alla vostra persona. Verrà pronunciato migliaia di volte soprattutto in caso di pubblicità di vario genere anche in tv o alla radio.

Nome significativo e facile da associare
Il nome che sceglierete dovrà dare immediatamente l’idea di cosa si tratta.
Niente nomi complicati, è fondamentale che il nome scelto non sia troppo generico, dovete scegliere un nome che sia semplice e diretto ma anche che vi permetta di distinguervi e lasciare intuire il servizio e i prodotti che offrite.
La pronuncia deve essere semplice sia in italiano che in altre lingue e deve essere un nome facile da memorizzare, quindi se possibile abbastanza breve.

Individuare quale immagine si associa al nome scelto
Il nome che sceglierete, deve offrire una vera e propria immagine.
Domandatevi qual è l’immagine che il cliente dovrà avere di fronte ai suoi occhi quando pronuncia il nome della vostra azienda. Per esempio se desiderate dare un immagine di un’attività legata al territorio in cui opera, scegliete un nome con origini antiche, un nome affascinante e mistico.
Se invece volete essere un po’ più originali, potete sfruttare un gioco di parole, senza però esagerare, oppure potete inventare voi stessi un nuovo nome.

Scegliere un nome che distingue
Risulta essere importante che il nome scelto vi distingua dal resto delle attività.
Dovete fare in modo che l’immagine che arriva al cliente sia di una compagnia professionale e affidabile al quale rivolgersi immediatamente. Non solo il nome deve essere veloce e originale, ma deve anche dare un input, un’idea su quella che è la vostra attività.
Il nome che avrete scelto verrà associato alla vostra attività, e sarà il nome che permetterà ai clienti di identificare la vostra compagnia, la sua attività, i prodotti e i servizi offerti.

Risulta essere utile affiancare un logo al nome
Il nome di un’attività la cui grafica è fondamentale e dovrà essere in grado di attirare i consumatori, può essere associato a un logo, che rafforzi e dia un ulteriore supporto al nome.
L’immagine del logo accompagnerà il nome scelto, colpendo il consumatore. Estremamente utile è affiancare al nome un logo che sia da supporto e che rafforzi il nome stesso.

Guardare al futuro
Non dimenticate di considerare che la vostra attività potrebbe espandersi e quindi il nome che avete scelto potrebbe non rientrare più nel quadro della situazione. E’ bene che il nome abbia un potere comunicativo forte già dall’inizio, per evitare in alcuni casi di doversi adeguare poi, con probabili difficoltà.

Chiedere aiuto a un esperto di naming
Trattandosi di un processo piuttosto complicato, potreste decidere di consultare degli esperti, soprattutto se considerate l’importanza di compiere la scelta giusta. Esistono delle aziende di “naming” che vi aiuteranno a trovare il nome giusto per la vostra attività.
Vi aiuteranno a evitare i nomi considerati poco efficaci e spiegarvi cosa invece potrà funzionare.
Ovviamente dovrete sostenere un costo, a volte piuttosto alto. Di solito assieme al nome la compagnia di naming troverà anche la grafica corretta e il giusto logo.

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Come Ricaricare il Saldo Paypal Tramite Conto Corrente

Se devi effettuare un pagamento tramite PayPal e vedi che il tuo saldo non è sufficiente, un modo semplice per risolvere la situazione è quello di ricaricare il saldo PayPal tramite un bonifico bancario dal tuo conto corrente. Bonifico che puoi eseguire presso qualsiasi filiale della tua banca, avendo cura di rispettare le regole specificate nel sito.

La prima cosa che devi fare è accedere al tuo conto PayPal. Ora che sei entrato dovrai spostare il cursore sulla scritta “ricarica conto”, è una scritta celestina e potrai trovarla leggermente sotto al menù orizzontale presente. In pratica devi guardare subito alla destra di “informazioni generali”. Clicca.

Qui troverai sia le regole per questo trasferimento di fondi, sia un pratico ed utilissimo esempio. Innanzitutto puoi stampare la pagina premendo il tasto “stampa informazioni sul bonifico” che è una scritta in celeste in basso a destra. Come specificato questa operazione potrà richiedere dai 2 ai 3 giorni lavorativi. Ovviamente il servizio è gratuito, fatta eccezione per il costo del bonifico applicato dalla tua banca.

Ora sei pronto a ricopiare i dati del bonifico presenti nell’esempio. Quindi il nome del beneficiario, la banca e l’iban. Oltre, ovviamente, l’importo e i dati del mittente. Ora devi fare attenzione. Per completare l’operazione ti devi ricordare di scrivere nel campo della descrizione o delle note del bonifico il tuo ID che troverai in questa pagina e che serve a PayPal per essere sicuri della tua identità e cosi la ricarica sarà effettuata.

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