L’interruzione del rimborso del finanziamento (mutui e prestiti) comporta l’immediata inadempienza nei confronti dell’istituto finanziatore ed il rischio di spiacevoli conseguenze
– maggiorazione degli interessi dovuti con applicazione di una mora stabilita per legge;
– inserimento del proprio nominativo nella lista dei pagatori ritardatari e/o segnalazione agli enti di tutela del credito (Sic, vedere più sotto), i quali diffonderanno le informazioni a tutto il sistema bancario e finanziario. Il risultato sarà il peggioramento dell’affidabilità creditizia del cliente e una conseguente maggiore difficoltà nell’ottenere credito in futuro;
– con il mancato puntuale pagamento anche di una sola rata, l’istituto finanziatore è autorizzato a risolvere in modo unilaterale il contratto. Il cliente sarà tenuto al pagamento di tutte le spese bancarie e di protesto e di tutti gli oneri sostenuti dall’istituto per recuperare le somme dovute, oltre che di un’eventuale penale.
Con la messa in mora, al cliente viene comunque intimato di pagare prima che il ritardo di pagamento venga registrato. I regolamenti al riguardo stabiliscono:
– il primo ritardo non può essere visualizzato nelle banche dati prima che siano scadute almeno due rate mensili consecutive, o prima di 60 giorni dall’aggiornamento mensile. Nel caso di un’impresa o di un professionista, il ritardo non può essere visualizzato prima di 30 giorni dall’aggiornamento mensile;
– i ritardi successivi al primo sono visualizzati nel momento stesso in cui si verificano e ne rimane registrazione per 12 mesi a partire dal giorno dell’avvenuto pagamento;
– i ritardi superiori, poi sanati, restano registrati per 24 mesi a partire dal giorno dell’avvenuto pagamento;
– un ritardo non sanato non potrà comunque rimanere registrato per più di 36 mesi dalla data di scadenza contrattuale del finanziamento o dalla data in cui è stato necessario l’ultimo aggiornamento.
Abbiamo già detto che per valutare la richiesta di finanziamento, oltre che alle informazioni ottenute dal cliente stesso e a quelle ottenibili dai registri dei tribunali e dei catasti, le banche e le società finanziarie utilizzano i dati dei Sic (Sistemi di informazioni creditizie). Le banche dati dei Sic (una volta definite Centrali dei rischi) possono essere sia pubbliche che private e sono così elencate:
– Centrale dei rischi pubblica, gestita dalla Banca d’Italia, per finanziamenti di importo superiore a 75.000 euro;
– Centrale dei rischi pubblica, gestita dalla Società Interbancaria per l’Automazione (SIA), sotto la vigilanza della Banca d’Italia, per finanziamenti di importo inferiore a 75.000 euro e superiore a 30.000 euro;
– Centrali dei rischi private, per finanziamenti di importo inferiore a 30.000 euro.
I Sic sono grandi database che contengono tutte le informazioni su mutui, prestiti, finanziamenti, che vengono erogati dalle banche e dalle società finanziarie, inerenti la regolarità dei pagamenti delle rate, gli eventuali ritardi, l’estinzione del debito e quant’altro. Queste informazioni vengono elaborate e ritrasmesse alle banche per verificare la solvibilità dei clienti e i loro comportamenti del passato, oltre che il livello complessivo del loro indebitamento. E vengono periodicamente aggiornate. Il cliente ha diritto di accedere in qualunque momento ai Sic per consultare le informazioni che lo riguardano ed esercitare i diversi diritti riguardanti le rettifiche, gli aggiornamenti, le cancellazioni.