In questa guida spieghiamo come devono essere redatte comparsa di costituzione e comparsa conclusionale.
La comparsa di costituzione.
La redazione di tale atto (il cui contenuto minimo è posto dagli articoli 125 e 167 c.p.c.) comporta la necessità di ricostruire (quanto meno per punti) il contenuto dell’ipotetico atto di citazione che ha originato la causa.
Inoltre, la difesa, in sede di comparsa di costituzione, può svolgersi sotto diversi profili
-mediante la presentazione di eccezioni di rito (quali, ad es., quelle dirette a far rilevare il difetto di un presupposto processuale);
-mediante la mera contestazione della sussistenza dei fatti costitutivi sui quali si fonda la domanda attrice;
-mediante allegazione di fatti modificativi (quale, ad es., l’adempimento parziale della prestazione), estintivi (quali, ad es., l’adempimento della obbligazione, l’avveramento della condizione risolutiva o l’intervenuta prescrizione) o impeditivi (quali, ad es., la pendenza dei termini per l’adempimento, il mancato avveramento di una condizione sospensiva ovvero l’eccezione di inadempimento);
-mediante domanda riconvenzionale, diretta a far valere autonomo diritto nei confronti dell’attore;
-mediante richiesta di chiamata in causa di un terzo, diretta ad estendere il giudizio a persona diversa dall’attore.
La comparsa conclusionale.
La redazione di tale atto deve comprendere l’esame e l’analisi degli elementi probatori acquisiti al processo, nonché le relative argomentazioni, dirette a sollecitare una pronuncia del giudice corrispondente alla domanda formulata dalla parte.
In linea generale, la comparsa conclusionale va costruita secondo lo schema ed i passaggi che un ipotetico giudice dovrebbe poi percorrere ai fini della decisione e, quindi, soffermarsi sui punti più delicati, per sostenere, fra tutte le possibili interpretazioni dei fatti, quella più favorevole alla domanda del proprio assistito.
In concreto, il difensore, in sede di comparsa conclusionale, è chiamato ad analizzare le tappe fondamentali del processo attraverso 3 ordini di operazioni logiche, tra loro strettamente connesse
-dimostrare che i fatti narrati in sede di atto introduttivo sono risultati provati all’esito dell’espletata attività istruttoria;
-sostenere che i fatti, così come provati, rientrano nella previsione normativa dedotta dalla parte;
-dimostrare che il precetto normativo, desumibile dalla suddetta previsione, è concretamente applicabile ai fatti della controversia, con la conseguenza che a quest’ultimi devono conseguire gli effetti giuridici richiesti con la domanda introduttiva. In quest’ultimo passaggio, è utile fornire un panorama dei precedenti giurisprudenziali intervenuti su casi analoghi.
Si tratta quindi che richiedono attenzione in fase di redazione.