Strumento di collaborazione tra lavoratore e imprenditore, alternativo rispetto al rapporto di lavoro autonomo o subordinato, che si realizza attraverso un negozio giuridico ad effetti obbligatori, sinallagmatico, ovvero a prestazioni corrispettive, e aleatorio.
Nozione codicistica del contratto di associazione in partecipazione
Contratto mediante il quale “l’associante attribuisce all’associato una partecipazione agli utili della sua impresa o di uno o più affari verso il corrispettivo di un determinato apporto” (Art. 2549 c.c.)
L’art. 1, comma 28 della legge n. 92/2012, ha introdotto un secondo comma al citato articolo 2549 del codice civile, che pone delle restrizioni nell’utilizzo e nella stessa nozione dell’istituto del contratto di associazione in partecipazione, prevedendo che “Qualora l’apporto dell’associato consista anche in una prestazione di lavoro, il numero degli associati impegnati in una medesima attività non può essere superiore a tre, indipendentemente dal numero degli associanti, con l’unica eccezione nel caso in cui gli associati siano legati all’associante da rapporto coniugale, di parentela entro il terzo grado o di affinità entro il secondo. In caso di violazione di tale divieto, il rapporto con tutti gli associati il cui apporto consiste anche in una prestazione di lavoro si considera di lavoro subordinato a tempo indeterminato”.
Restrizioni che non si applicano, limitatamente alle imprese a scopo mutualistico, agli associati individuati mediante elezione dall’organo assembleare (art. 2540 cc), il cui contratto sia certificato dagli organismi abilitati (art. 76 D.lgs. n. 276/2003), nonché in relazione al rapporto fra produttori e artisti, interpreti, esecutori, volto alla realizzazione di registrazioni sonore, audiovisive o di sequenze di immagini in movimento (Art. 2549 cc modificato dall’art. 7, comma 5, lett. a), n. 2-bis,D.L. 28 giugno 2013, n. 76)
Tipologia del contratto di associazione in partecipazione
Risulta essere un contratto di scambio in cui coesistono le obbligazioni contrapposte dell’associato consistente nel conferimento di un certo apporto e dell’associante consistente nell’attribuzione di una quota del risultato. Si applicherà pertanto la disciplina prevista dagli artt. 1453 e ss. in materia risoluzione dei contratti con prestazioni a carico di ambedue le parti per inadempimento.
Non mancano in tale tipo di contratto elementi in comune con i contratti di tipo associativo, come la presenza di uno scopo comune, la condivisione degli effetti del risultato in termini positivi e negativi, la necessità del consenso dell’associato ai fini dell’estensione dell’associazione ad altri soggetti (Art. 2550 c.c.), senza però arrivare alla costituzione di un autonomo patrimonio comune e alla gestione comune dell’impresa per poterlo qualificare nei termini di un contratto societario.
Soggetti del contratto
Associante: Ha la titolarità e la conduzione dell’impresa o dell’affare, assume ogni iniziativa economica, senza dovere chiedere pareri e consensi all’associato, ed è responsabile in via esclusiva verso i terzi (Art.2551 c.c.).
Grava sull’associante il dovere di correttezza, di lealtà e di diligenza secondo le disposizioni di carattere generale, nonché l’obbligo di fornire all’associato il “rendiconto dell’affare compiuto o quello annuale della gestione se questa si protrae per più di un anno” (Art. 2552 c.c.).
L’associante deve inoltre investire nell’impresa o nell’affare l’apporto dell’associato, come risulta dal tipo di contratto.
Associato: Titolare di un diritto di credito sugli utili dell’impresa o dell’affare in rapporto al valore dell’apporto conferito. La partecipazione agli utili si determina in base ai ricavi al netto dei costi relativi. Nella stessa misura in cui partecipa agli utili l’associato partecipa alle perdite, (Art. 2553 c.c.), salvo che i contraenti non dispongano diversamente.
In nessun caso, comunque, le perdite subite dall’associato possono superare il valore del suo apporto. La partecipazione economica dell’associato può anche essere commisurata ai soli ricavi essendo anche tali elementi idonei a provare uno specifico interesse dell’associato ai risultati dell’attività e la partecipazione dello stesso al rischio d’impresa.
Entro i limiti dei poteri conferitigli l’associato può essere incaricato della gestione dell’impresa o di parte di essa sia interna che esterna.
L’associato ha diritto al rendiconto dell’affare compiuto o della gestione annuale; deve essere informato sull’andamento aziendale e può esercitare un mero controllo sulla gestione dell’impresa e sulla sua rispondenza all’impegno contrattualmente assunto.
Oggetto del contratto:
Oggetto del contratto, secondo la giurisprudenza prevalente, può essere un apporto di natura patrimoniale, quale può essere il conferimento di un bene o di un capitale, e/o di natura personale quale può essere la prestazione di un’attività lavorativa o la realizzazione di un’opera o di un servizio, sempre nei termini di lavoro autonomo o di contratto di lavoro professionale, giammai di lavoro subordinato.
Come stabilito dall’art. 1, comma 30 della legge n 92/2012, i rapporti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro instaurati o attuati senza che vi sia stata un’effettiva partecipazione dell’associato agli utili dell’impresa o dell’affare, ovvero senza consegna del rendiconto previsto dall’articolo 2552 del codice civile, si presumono, salva prova contraria, rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
Forma del contratto: Per l’associazione in partecipazione non è prevista una forma particolare.
In relazione al tipo di apporto, tuttavia, è obbligatoria la forma scritta, come nel caso di conferimento di immobili, o l’osservanza procedure e adempimenti, in caso di conferimento di un’attività lavorativa, per quanto riguarda il rispetto delle misure antinfortunistiche e la tutela assicurativa e previdenziale.
Durata dell’associazione in partecipazione
Il contratto può avere una durata limitata o essere stipulato a tempo indeterminato. Non esiste un termine minimo per la validità del contratto.
Trasformazione in contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato
-in caso di apporto di prestazione lavorativa violazione del limite massimo di 3 associati (comma 2, art. 2549 c.c.)
-assenza di effettiva partecipazione dell’associato agli utili
-mancata consegna del rendiconto previsto dall’articolo 2552 c.c.
-qualora l’apporto di lavoro non presenti i requisiti di cui all’articolo 69-bis, comma 2, lettera a), del D.lgs. n. 276/2003, che prevede che la collaborazione con il medesimo committente abbia una durata complessiva superiore a otto mesi annui per due anni consecutivi
Ai sensi dell’ art.1 comma 29, legge n.92/2012, in via transitoria, sono comunque fatti salvi fino alla loro cessazione, i contratti di associazione in partecipazione che siano stati certificati entro il 18/07/2012, data di entrata in vigore della legge citata.
Giudice competente
Se insorgono controversie tra le parti occorre la competenza è del Giudice del lavoro (Art. 409 c.p.c.)
Certificazione dei contratti di lavoro
Risulta essere prevista dall’art. 75 del D.Lgs n. 276/2003 la possibilità di certificare il contratto di associazione in partecipazione e attraverso la procedura di certificazione verificare se esistono i presupposti per non incorrere in fenomeni di elusione delle disposizioni di legge e dei CCNL applicabili.
Per una definitiva qualificazione giuridica si devono comunque valutare le modalità attuative, e le caratteristiche dell’effettivo rapporto di lavoro intercorso tra le parti, in relazione anche all’orientamento giurisprudenziale (Cass. N. 3894 del 2009) secondo cui “l’elemento differenziale tra le due fattispecie (rapporto di associazione in partecipazione e lavoro subordinato) risiede nel contesto regolamentare patrizio in cui si inserisce l’apporto della prestazione lavorativa, dovendosi verificare l’autenticità del rapporto di associazione”.
Da ciò discende che non può escludersi un rapporto di associazione in partecipazione anche se il soggetto partecipa solo agli utili e non anche alle perdite e ha la garanzia di un guadagno minimo.
Obblighi assicurativi e previdenziali
– Art. 43 D.L. 269/2003 (Legge n. 326/2003) e art. 1, comma 157, legge 311/2004: Obbligo d’iscrizione degli associati che apportano solo lavoro e che non siano iscritti ad un Albo professionale nella gestione separata INPS (Legge n. 335/1995).
– L’aliquota contributiva rideterminata dalla circolare INPS n. 13/2009 è pari a 25,72% per i soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie, e 17,00% per i soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria, ripartita in misura del 45% a carico dell’associato e del 55% a carico dell’associante.
– Il versamento deve avvenire a cura dell’associante entro il 16 del mese successivo a quello dell’erogazione del compenso.
– Obbligo di denunciare all’INAIL, attraverso la comunicazione obbligatoria ai Servizi per l’impiego, la posizione lavorativa degli associati che apportano lavoro manuale o sovraintendono al lavoro altrui.
– Il premio dovuto all’INAIL è calcolato in relazione alla retribuzione di ragguaglio di cui all’art. 30, comma 4, del D.P.R. n. 1124/1965.
Aspetti fiscali
– Apporto di capitale e lavoro: Le erogazioni utili sono assimilate al reddito di capitale (Art. 27, comma 1, D.P.R. n. 600/1973) e assoggettate a ritenuta alla fonte del 12,50% se la partecipazione non supera il 25% degli utili, in caso contrario non viene operata alcuna ritenuta costituendo l’erogazione parte integrante del reddito dell’associato nella misura del 49%.
– Apporto di solo lavoro: Le erogazioni sono assimilate ai redditi di lavoro autonomo e assoggettate alla ritenuta fiscale del 20%. Gli utili corrisposti, che per l’associante costituiscono un costo d’impresa, non sono soggetti ad IVA se la prestazione è resa da soggetto non professionista
Altri obblighi di natura pubblicistica
Comunicazione preventiva di assunzione al Centro per l’impiego
Registrazione dell’associato sul Libro unico del lavoro entro il 16 del mese successivo a quello dell’assunzione.
Annotazione sul Libro unico del lavoro dei compensi erogati e delle ritenute fiscali e previdenziali operate.