Forma del Contratto di Lavoro a Tempo Parziale

Il contratto di lavoro a tempo parziale è prevosto dal D. Lgs. 61/2000. Questo decreto legge stabilisce infatti possibilità di sottoscrivere un contratto individuale di lavoro in cui è presente una prestazione lavorativa ridotta. A seconda della modalità, si parla di part time verticale e part time orizzontale, argomenti relativamente al quale è possibile vedere questa guida su Guidelavoro.net.

In questa guida vediamo quali sono le caratteristiche della forma del contratto di lavoro a tempo parziale.

Forma scritta. Il contratto di lavoro a tempo parziale, sia nella modalità a tempo indeterminato che a termine, deve essere stipulato in forma scritta, richiesta a fini di prova. Dal momento che la forma scritta soddisfa esigenze meramente probatorie, al contratto di lavoro part time stipulato in forma non scritta è garantito lo stesso regime giuridico di quello stipulato per iscritto (Min. lav. Circ. 24 agosto 2004, n. 57; Min. lav. Circ. 30 aprile 2001, n. 46).

Mancanza della forma scritta. Considerato che la forma scritta è richiesta ad probationem, la mancanza della stessa non comporta la nullità del contratto part time, ma soltanto limitazioni alla prova testimoniale del contratto. In particolare, qualora la scrittura del contratto risulti mancante, le parti non possono ricorrere alla prova per testimoni, a meno che il contraente dimostri di avere senza sua colpa perduto il documento che gli forniva la prova,  smarrimento incolpevole del documento ex art. 2724, n. 3, cod. civ. art. 8, co. 1, secondo periodo, D.Lgs. n. 61/2000.

Richiesta di rapporto a tempo pieno. Se non vi è alcuna prova in ordine alla stipulazione a tempo parziale del contratto di lavoro, il lavoratore può dimostrare che il rapporto di lavoro, in realtà, si è svolto a tempo pieno e chiedere, per l’effetto, al giudice il riconoscimento della sussistenza fra le parti di tale tipo di rapporto, con decorrenza dalla data dell’accertamento giudiziale della mancanza della scrittura (art. 8, co. 1, terzo periodo, D.Lgs. n. 61/2000). Resta fermo il diritto del lavoratore a percepire le retribuzioni dovute per le prestazioni rese antecedentemente alla data.